Buone notizie per la nostra comunità: nell’ordinanza n.14 del 16 gennaio 2017 viene approvato il programma straordinario per la riapertura delle scuole per l’anno scolastico 2017-2018. Tra gli interventi previsti è stata inserita la costruzione della nuova scuola media, come da estratto qui sotto.
In particolare l’art. 1 dell’ordinanza spiega i criteri usati ed i provvedimenti da adottare.
1. E’ approvato il programma straordinario per la riapertura delle scuole, nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016, così articolato:
- costruzione di nuovi edifici scolastici definitivi, in sostituzione delle scuole che non possono essere oggetto di adeguamento sismico secondo la disciplina delle Norme Tecniche per le Costruzione per gli edifici strategici di classe d’uso IV, in ragione dell’esistenza di vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., ovvero dell’eccessiva onerosità degli interventi a tal fine necessari, da realizzarsi, per l’inizio dell’anno scolastico 2017-2018, con tecnologia a secco (strutture lignee, acciaio, cassero a perdere, calcestruzzo prefabbricato) nel rispetto della vigente disciplina di settore in materia di edilizia scolastica, con particolare riferimento alla disciplina delle Norme Tecniche per le Costruzioni per gli edifici strategici di classe d’uso IV, alla normativa in materia di risparmio energetico e di sicurezza antincendio;
- riparazione, con adeguamento sismico, degli edifici scolastici che hanno avuto un esito di agibilità “E” che consenta il riutilizzo delle scuole per l’anno scolastico 2017-2018;
- affitto, montaggio e smontaggio di moduli scolastici provvisori per quelle scuole che verranno riparate, con adeguamento sismico, entro il settembre 2018.
Articolo 2 – Attività di progettazione
- Attesa la necessità di assicurare l’immediato avvio dell’attività di costruzione degli edifici scolastici previsti dalla lettera a) del precedente comma 1 dell’articolo 1, ed in applicazione delle previsioni di cui all’articolo 23, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016, l’attività di progettazione è così articolata: 1) elaborazione del progetto definitivo;
- elaborazione del progetto esecutivo. L’attività di progettazione è avviata dal Commissario Straordinario sulla base dei provvedimenti di localizzazione di cui al successivo articolo 3. 2. L’attività prevista dal precedente comma 1 è effettuata dal personale, assegnato alla Struttura commissariale centrale ed agli Uffici speciali per la Ricostruzione ai sensi e per gli effetti degli articoli 3, comma 1, e 50, comma 2, del decreto legge n. 189 del 2016, in possesso dei requisiti e della professionalità prevista dalle vigenti disposizioni di legge, che potrà avvalersi del supporto assicurato dalle Istituzioni Universitarie, secondo le modalità stabilite mediante appositi accordi stipulati ex art. 15 della Legge n. 241 del 1990, con il Commissario Straordinario.
- L’attività di verifica preventiva della progettazione, di cui all’articolo 26 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, è effettuata dal personale assegnato alla Struttura commissariale centrale ed agli Uffici speciali per la Ricostruzione ai sensi e per gli effetti degli articoli 3, comma 1, e 50, comma 2, del decreto legge n. 189 del 2016, in possesso dei requisiti e della professionalità prevista dalle vigenti disposizioni di legge, ferme restando le incompatibilità previste dal comma 7 dell’art. 26 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,
- Le attività di verifica preventiva dell’interesse archeologico e di approvazione dei progetti, di cui agli articoli 25 e 27 del decreto legislativo n. 50 del 2016, vengono effettuate secondo le modalità, le procedure e con gli effetti di cui all’articolo 16 del decreto legge n. 189 del 2016.
- Alle opere previste dalla presente ordinanza si applica la disciplina contenuta nell’articolo 7 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
Articolo 3 – Localizzazione degli edifici e realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria
- Entro il termine di dieci giorni dall’entrata in vigore della presente ordinanza, i Comuni e le Province, proprietari degli immobili di cui alla lettera a) del precedente comma 1 dell’articolo 1 ed inseriti nell’elenco di cui all’allegato n. 1, provvedono alla conferma dell’individuazione delle aree, fornendo, laddove mancante, la documentazione attestante la fattibilità dell’intervento, avvalendosi eventualmente, anche su richiesta delle Regioni, del supporto del Dipartimento della Protezione Civile per la valutazione geoidrologica speditiva, dandone contestuale comunicazione al Commissario Straordinario, destinate alla realizzazione degli edifici scolastici.
- Al fine di assicurare il pronto avvio delle attività di costruzione degli edifici scolastici previsti dalla lettera a) del precedente comma 1 dell’articolo 1, la localizzazione degli edifici avviene prioritariamente in aree di proprietà pubblica, immediatamente disponibili, con idonea destinazione urbanistica ed accessibilità, ove possibile, ai servizi primari.