Isola ancora esclusa dall’elenco dei comuni terremotati
Nel nuovo decreto del commissario delegato per la gestione dell’emergenza per il terremoto in Abruzzo, Guido Bertolaso, il nostro comune ancora escluso, inserito Colledara.
E’ ufficiale: Isola del Gran Sasso è stata ancora una volta esclusa dall’elenco dei comuni terremotati.
Con un decreto del commissario delegato per la gestione dell’emergenza
per il terremoto in Abruzzo, Guido Bertolaso, è stato integrato
l’elenco dei comuni che, sulla base di rilievi tecnico-scientifici,
hanno subito danni per l’intensità del sisma pari o superiore al sesto
grado della scala Mercalli, parametro che individua gli effetti del
sisma sui beni e sulle costruzioni presenti nell’area colpita dal
terremoto.
Sono otto i comuni che vanno ad ampliare il primo elenco dei 49,
individuati con il decreto dello scorso 16 aprile; per la Provincia di Teramo:
- Colledara;
- Fano
Adriano; - Penna Sant’Andrea.
Per la Provincia de L’Aquila:
- Bugnara,
- Cagnano Amiterno,
- Capitignano,
- Fontecchio
- Montereale.
L’elenco dei comuni e’ stato integrato sulla base dei rilievi
macrosismici effettuati dai tecnici del Dipartimento della Protezione
Civile, anche i n seguito alle ultime verifiche effettuate dopo il
protrarsi dello sciame sismico.
Salgono così a 57 i comuni inseriti.
Beffato ancora una volta il nostro comune.
In allegato i risultati delle verifiche effettuate dalla Commissione Tecnica per la Valutazione e Censimento Danni della DI.COMA.C con i relativi esiti, desunti dalle schede di 1° livello di rilevamento del danno (fonte Comune di Isola del Gran Sasso).
Alcune informazioni utili sulla verifica di agibilità degli edifici (fonte Protezione Civile):
- Chi mi comunica ufficialmente che il mio immobile è agibile (tipo A)?
La comunicazione ufficiale di agibilità di un’abitazione o di un’attività produttiva
è compito del Comune in cui si trova l’edificio. - Chi sono i professionisti incaricati delle verifiche di agibilità?
Sono professionisti iscritti all’albo e registrati presso la Di.Coma.C o presso
i Consigli degli Ordini professionali. - Ma se ho la casa agibile ed ho paura di rientrare, sono obbligato a farlo?
Non c’è un obbligo, semplicemente dopo 15 giorni dalla comunicazione di agibilità
non si potrà più essere ospitati gratis negli alberghi o nelle altre strutture
messe a disposizione dallo Stato. Lo ha chiarito una circolare del 30 maggio scorso.
Mentre dopo 45 giorni da quando si riceve comunicazione della dichiarazione di
agibilità della propria casa non si ha più diritto al contributo per l’autonoma
sistemazione, come previsto dall’ordinanza 3784. - E se voglio piazzare una tenda nel giardino di casa perché ho paura di rientrare,
me lo impedirete?
Non ci sono altri obblighi se non quelli stabiliti nelle leggi vigenti, nei piani
regolatori, nelle disposizioni della propria Amministrazione Comunale. Si può
fare sul proprio terreno ciò che si poteva fare prima del terremoto. - La mia casa è stata dichiarata inagibile non perché abbia subito danni ma perché
gli edifici adiacenti sono pericolanti. Come posso fare per rientrare in casa?
Tutti gli edifici pericolanti devono essere messi in sicurezza o demoliti; solo
allora si potrà rientrare nelle proprie abitazioni. - La casa in cui vivo è stata dichiarata inagibile, devo continuare a pagare l’affitto?
No. Il decreto legge n. 39 del 28 aprile 2009 , convertito nella legge n.77 del 24 giugno 2009, prevede la sospensione del
pagamento delle rate di affitto per chi abita in case dichiarate inagibili. - La mia casa è risultata inagibile (tipo E). Significa che dovrò demolirla?
No, ma sarà possibile riutilizzarla solo dopo aver realizzato i lavori che ne
ripristinano l’uso e la capacità di resistere ai terremoti di intensità pari almeno
alla scossa che ha provocato il danno. Sarà compito di un tecnico definire un
progetto con gli interventi necessari a rendere agibile l’edificio. - Cosa significa che un edificio è “inagibile per cause esterne” (tipo F)?
Indica che la struttura, anche se poco o per nulla danneggiata, non può essere
utilizzata perché cause esterne ne comportano l’inagibilità, ad esempio costruzioni
vicine in condizioni precarie o possibili frane ne rendono rischioso l’uso. L’edificio
sarà inagibile fino a quando non saranno risolte queste situazioni esterne.
Cosa succede se un edificio è considerato “temporaneamente inagibile da rivedere
con approfondimento” (codice D)?
L’edificio rimane inagibile fino a quando non verrà fatta un’ ulteriore verifica,
che ne confermerà l’inagibilità o stabilirà l’inagibilità temporanea (tipo B)
o parziale (tipo C). Questo esito si verifica quando il primo sopralluogo non
è sufficiente per formulare un parere certo sulla stabilità della struttura. - Cosa vuol dire che un edificio è “parzialmente inagibile” (tipo C)?
Significa che alcune parti dell’edificio sono inagibili, senza che sia compromessa
la stabilità delle altre parti dell’edificio, comprese le sue vie di accesso.
Durante i sopralluoghi i rilevatori annotano quali sono le porzioni non agibili
della struttura e le segnalano al Comune. - Se la mia casa è “temporaneamente inagibile” (tipo B), quando potrò rientrarci?
L’agibilità potrà essere recuperata con la realizzazione degli interventi suggeriti
dai rilevatori e definiti nel dettaglio da un tecnico iscritto all’albo professionale.
Sarà compito del Comune, dopo i lavori, valutare la relazione del tecnico sugli
interventi effettuati e decidere se revocare l’inagibilità. - Se un edificio “agibile” (tipo A) presenta piccole lesioni è comunque sicuro?
Sì, perché si tratta di problemi non strutturali. L’edificio dichiarato “agibile”
può essere utilizzato in tutte le sue parti senza pericolo per i residenti e senza
dover effettuare alcun intervento. Le eventuali piccole lesioni non comportano
problemi alla sicurezza dell’edificio, ma riguardano aspetti marginali, ad esempio
la caduta dell’intonaco dalle pareti, e possono essere riparate a spese dello
stato entro i diecimila euro di spesa. - Un cittadino può chiedere una seconda verifica di agibilità?
Sì, certo. Dovrà inviare la domanda per la ripetizione del sopralluogo al Comune,
accompagnata dalla perizia di un tecnico abilitato, documentata con foto del danno,
in cui siano spiegate le ragioni della richiesta. Il Comune inoltrerà poi la domanda
alla DI.COMA.C. e sarà il Commissario Delegato a decidere se effettuare o meno
la seconda verifica, dopo un esame della Funzione Tecnica di Valutazione.
Per approfondimenti e altre notizie sul terremoto in Abruzzo vai al sito della Protezione Civile
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